Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

L’Agenzia delle entrate-Riscossione analizza le procedure e le implicazioni legate alla domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 maggio 2025).

Dopo la presentazione della domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, l’Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto che, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito della stessa:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Un aspetto significativo è che il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

La legge prevede anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi inclusi nella domanda di riammissione, nonché degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

 

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

 

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione ai soggetti interessati, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento in base al numero di rate selezionato nella domanda. Le somme dovute saranno soggette a un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, e il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la decadenza del piano agevolativo originario.

IRPEF: modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

Il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2025, contiene disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il decreto si inserisce nel contesto della riforma dell’IRPEF, avviata con il D.Lgs. n. 216/2023. Tale riforma ha introdotto, per l’anno 2024, un regime transitorio che ha ridotto le aliquote fiscali da quattro a tre. La successiva Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha confermato e reso strutturale questa modifica.

 

In considerazione di vari dubbi interpretativi posti in merito all’acconto IRPEF per l’anno 2025 e al fine di salvaguardare i contribuenti interessati, il MEF, con il comunicato del 25 marzo 2025, aveva già preannunciato l’intervento del Governo in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

 

Pertanto, per allineare le disposizioni relative al calcolo degli acconti IRPEF 2025 con le modifiche strutturali introdotte dalla predetta riforma, il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, all’articolo 1, è intervenuto sull’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023, modificando la frase “i periodi d’imposta 2024 e 2025” in “il periodo d’imposta 2024“, assicurando che, per il calcolo degli acconti IRPEF 2025, vengano applicate le nuove aliquote e detrazioni.

 

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., dunque il 24 aprile 2025. 

Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: l’Agenzia chiarisce le conseguenze

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una nuova risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi e le conseguenze dell’assenza delle attestazioni richieste nella CILA-S (Agenzia delle entrate, risposta 29 aprile 2025, n. 122).

L’argomento principale è, dunque, decadenza dal Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Nel caso di specie, l’istante è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono un edificio. Tutte le unità immobiliari sono a destinazione residenziale, e l’istante ha stabilito lì la propria residenza. Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico sul suddetto edificio. I lavori sono stati assentiti mediante CILA e CILA-S, ma la CILA-S presentata è risultata incompleta. Da qui, il dubbio dell’istante se la mancata compilazione del quadro ”F” della CILA-S possa comportare la decadenza dal Superbonus.

 

L’Agenzia delle entrate, per prima cosa, ricorda che l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli interventi Superbonus (esclusa demolizione e ricostruzione) sono manutenzione straordinaria e si realizzano mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o legittimazione, oppure che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La decadenza del beneficio fiscale Superbonus opera esclusivamente in specifici casi, tra cui l’assenza dell’attestazione dei dati relativi alla costruzione/legittimazione dell’immobile.

 

Il modello unificato e standardizzato di CILA-Superbonus include una specifica sezione (Quadro f) per le “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Tuttavia, se l’istante regolarizza la sua posizione e sussistono i requisiti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi. 
È concesso il ricorso al ravvedimento operoso, che permette una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione, con il calcolo di sanzioni e interessi che parte dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, e si applica solo sulla quota di detrazione fruita in eccesso rispetto al bonus ordinario spettante.

Infine, la decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi Superbonus (articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR), ma potrebbe applicarsi la regola generale (articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR) se i presupposti di tale norma ricorrono.