CONSULENZA DEL LAVORO Inquadramento datori di lavoro presso Enti Pratiche di Assunzione e Licenziamento …

Consulenza del lavoro, fiscale, tributaria, societaria, commerciale e amministrativa.
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Con il rinnovo previsti aumenti salariali e premio di produttività
Lo scorso 31 luglio 2025, le Associazioni datoriali Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della Regione Piemonte hanno firmato il nuovo contratto collettivo regionale per i lavoratori e le aziende del settore del legno, dell’arredo e dei materiali lapidei. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028.
Le novità previste dall’accordo riguardano l’ aumento salariale nella misura dell’1,5% sui minimi retributivi su tutte le mensilità (Elemento Economico Regionale) che verrà erogato con la retribuzione del mese di settembre. Viene precisato, inoltre, che gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 vengono erogati in due tranches, ciascuna pari al 50% dell’importo complessivo, con le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre.
Stabilito anche l’inserimento di un premio di produttività fino al 3% dei minimi nazionali in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 230,00 euro in due tranches:
– 140,00 euro con la retribuzione di settembre 2025;
– 90,00 euro con la retribuzione di marzo 2026.
Minimi retributivi Legno/Arredamento Artigianato
Livello | Minimo al 31 dicembre 2024 | Aumento 1,5% | Totale |
AS | 2.108,37 | 31,63 | 2.140,00 |
A | 1.965,19 | 29,48 | 1.994,67 |
B | 1.796,32 | 26,94 | 1.823,26 |
CS | 1.718,25 | 25,77 | 1.744,02 |
C | 1.639,40 | 24,59 | 1.663,99 |
D | 1.549,71 | 23,25 | 1.572,96 |
E | 1.467,59 | 22,01 | 1.489,60 |
F | 1.378,91 | 20,68 | 1.399,59 |
Minimi retributivi Lapidei Pmi
Livello | Minimo al 31 dicembre 2024 | Aumento 1,5% | Totale |
1 | 2.225,34 | 33,38 | 2.258,72 |
2 | 2.086,39 | 31,30 | 2.117,69 |
3 | 1.816,88 | 27,25 | 1.844,13 |
4 | 1.703,85 | 25,56 | 1.729,41 |
5 | 1.639,71 | 24,60 | 1.664,31 |
6 | 1.564,27 | 23,46 | 1.587,73 |
7 | 1.454,29 | 21,81 | 1.476,10 |
Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sull’esenzione fiscale delle borse di studio erogate ITS Academy (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2025, n. 204).
La Fondazione istante, un’ITS Academy, ha presentato un’istanza di interpello per avere chiarimenti sul corretto trattamento tributario ai fini IRPEF e IRAP delle borse di studio che eroga, nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Investimento 1.5 ”Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Azione ”Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy”.
Lo scopo di queste borse è assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire a coprire le spese di vitto, alloggio e/o viaggio, promuovendo pari opportunità nell’accesso ai benefici del diritto allo studio, anche per la formazione professionale terziaria.
L’importo erogato è individuato, sulla base di apposita istruttoria, dalle fondazioni, applicando i criteri e gli importi unitari definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320.
L’Agenzia delle entrate premette che, in linea generale, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..
Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, tali somme sono soggette a imposizione.
Ai fini IRAP, l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che le somme esenti dall’IRPEF sono escluse dalla base imponibile IRAP.
L’Agenzia evidenzia che la Legge n. 99/2022, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e rafforzare lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.
In sede di conversione del D.L. n. 45/2025 convertito dalla Legge n. 79/2025, è stato introdotto, all’articolo 4 della Legge n. 99/2022, il comma 9bis il quale ha previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, inclusi le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).
Di conseguenza, per effetto di questa nuova disposizione, dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall’Istante sono esenti dall’IRPEF e, in conseguenza, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi del citato articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.
Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).
La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n. 148 del 2015).
Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457/1972).
Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
Telefono: 0173/441370
Fax: 0173/208040
Email: carlamasoero@studiomasoero.it
Studio per la Consulenza del Lavoro, la consulenza fiscale ed ogni tipo di consulenza correlata alle precedenti.
Titolare dello studio la Sig.ra Carla Masoero, Consulente del Lavoro.
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